p. es. DTF 107 IV 99, 98 IV 305; Rep. 1987, pag. 253 e segg.), ma in definitiva -tenuto conto di queste premesse oggettive- si tratta di accertare se l'autore nel proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è sinceramente dissociato, facendo anche il possibile per risarcire il danno arrecato, dando così prova del compimento di quello "sforzo particolare" in relazione con il delitto commesso (Rep. 1987, pag. 255). La risposta deve in concreto essere negativa. A mente della Corte, infatti, la sincera dissociazione dal reato commesso deve implicare in primo luogo la sua confessione senza reticenze, cosa che l'accusato non ha fatto.