Altrettanto improponibile risulta l'ipotesi della grave angustia, situazione da intendere prossima a quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra soluzione che non la commissione di quel reato, la cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d'angustia (Trechsel, opera citata, n. 9, 10 e 11 ad art. 64 CP). Potrà pertanto essere attenuata la colpa di colui che ruba per fame, ma la Corte non vede come questi principi potrebbero trovare ragionevole applicazione all'uccisione dalla moglie da parte dell'accusato.