E' in effetti innanzitutto escluso che l'accusato abbia agito per motivi onorevoli (cfr. casistica in: Trechsel, opera citata, n. 3 ad art. 64 CP), dovendosi piuttosto connotare di primitivo egoismo (come si dirà più avanti) le ragioni del suo comportamento. Altrettanto improponibile risulta l'ipotesi della grave angustia, situazione da intendere prossima a quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra soluzione che non la commissione di quel reato, la cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d'angustia (Trechsel, opera citata, n. 9, 10 e 11 ad art. 64 CP).