La difesa, invero un po' confusamente, ha "per scrupolo di patrocinio" addotto varie circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP. A torto: scartate d'acchito quelle che oggettivamente non possono entrare in considerazione (giovane età, lungo tempo trascorso, incitamento di una persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, induzione in tentazione per il comportamento della vittima), secondo la Corte nella fattispecie non ricorrono gli estremi nemmeno di alcuna delle altre attenuanti previste dalla norma in questione. E' in effetti innanzitutto escluso che l'accusato abbia agito per motivi onorevoli (cfr. casistica in: