Avendo la Corte già scartato quel responso, la perizia dalla dott. TE 1 non può colmare il vuoto lasciato dal venire meno del referto, facendo difetto la fondamentale diretta osservazione del peritando. Non vi è pertanto motivo, senza cadere nell'arbitrio, per preferire il responso di questo perito di parte per riguardo a quello, esente da particolari critiche, del dott. PE 2. 57. La difesa, invero un po' confusamente, ha "per scrupolo di patrocinio" addotto varie circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP.