Di contro, le sue capacità volitive erano indubbiamente ridotte dal suo disturbo di personalità, assimilabile ai sensi dell'art. 11 CP ad uno sviluppo mentale incompleto, e alla luce dell'importanza del disturbo, la riduzione del grado di responsabilità sarebbe da stimare come di grado medio (pag. 10). 55. La Corte non ha motivo di revocare in dubbio l'opinione del dott. PE 2, ragione per cui ha ritenuto che l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità di grado medio. 56. Essa ha perciò dovuto disattendere le discordanti conclusioni del terzo referto in atti, quello allestito il 2 dicembre 2003 dalla dott. TE 1 (doc.