Ritenuta la rilevanza dei suoi predetti disturbi, risulterebbe assai difficile raggiungere la certezza al riguardo del livello di diminuzione della responsabilità penale provocato da questi disturbi (pag. 10). Nondimeno, secondo il perito le capacità cognitive dell'accusato al momento dei fatti erano intatte, ed egli sapeva perciò di commettere un atto illegale. Di contro, le sue capacità volitive erano indubbiamente ridotte dal suo disturbo di personalità, assimilabile ai sensi dell'art. 11 CP ad uno sviluppo mentale incompleto, e alla luce dell'importanza del disturbo, la riduzione del grado di responsabilità sarebbe da stimare come di grado medio (pag. 10). 55.