Posto che la buona fede del dott. PE 1 non รจ in discussione, e che l'errore va condiviso con il Procuratore Pubblico che al perito ha fornito il materiale per queste divagazioni, va qui ricordato che nel processo penale spetta alla Corte, e non al perito, di ricostruire ed accertare i fatti, di vagliare le testimonianze e le altre prove (anche le perizie) determinando quali sono attendibili e quali non lo sono. Questo sia per mandato istituzionale, ma anche per il motivo che la Corte si determina in proposito dopo la lettura di tutti gli atti (e non solo di una parte), ad istruttoria dibattimentale compiuta e dopo che le parti hanno potuto esprimersi.