TPC 11), che ha versato in atti il proprio referto il 10 maggio 2004 (doc. TPC 19). Nel frattempo anche i familiari della vittima, costituitisi parte civile, ritenendo "insostenibili" le considerazioni del dott. Calanchini, hanno a loro volta prodotto un referto peritale, da loro richiesto alla dott. TE 1 (doc. TPC 3). I tre medici sono stati sentiti al dibattimento. La Corte, assunte e valutate le prove in merito, è giunta alla conclusione che l'imputato ha agito in stato di scemata responsabilità di grado medio, sulla scorta delle motivazioni esposte nei considerandi che seguono. 50. La Corte ha innanzitutto deciso di non considerare ai fini del giudizio la perizia del dott.