conto (DTF 117 IV 393, cons. 19b), oppure usando mezzi particolarmente esecrabili, come il fuoco o il veleno (DTF 106 IV 345, 77 IV 64). Una particolare mancanza di scrupoli dell’agente non è peraltro incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (DTF 95 IV 167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una (non scusabile) violenta commozione dell’animo (Trechsel, opera citata, n. 25 ad art. 112 CP e riferimenti). Annota a mo’ di conclusione Stratenwerth (Strafrecht, BT I, § 1 n. 20 pag. 28) che, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio. 46.