, all’art. 112 n. 23, 25, 27 e 28), in particolare per rubare (DTF 115 IV 187), oppure per vendetta, egoismo, piacere di uccidere (DTF 106 IV 145), per evitare disagi, in specie eliminando persone fastidiose o intralcianti, come la donna resa incinta, la moglie (per poter vivere con l’amante) o il teste di un altro delitto (DTF 101 IV 278; 77 IV 64, 70 IV 8). Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità astuta, perfida o subdola, approfittando dell’incapacità di difendersi o dell’ingenuità o della fiducia della vittima (Rehberg, opera citata, pag. 20 ad c. e sentenze citate), ove anche le particolari relazioni con la vittima possono entrare in linea di