Non va peraltro perso di vista che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità estrema: come evidenzia tuttavia la diversa comminatoria di pena, bisogna, per ritenere dato l’assassinio, che la colpa dell’autore si distingua nettamente, per il suo carattere particolarmente odioso, da quella dell’omicida ai sensi dell’art. 111 CP (DTF 118 VI 126). Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina riferite al previgente art. 112 CP (Stratenwerth, opera citata, § 1 n. 16; Rehberg, Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118 IV 125 e 126, 117 IV 393).