2b e riferimenti). La predetta definizione di Binder si riallinea a quella giurisprudenziale secondo la quale, nell’assassinio, l’egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione. Egli è sovente pronto a sacrificare, per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha fatto nulla e fa prova di una mancanza completa di scrupoli e d’una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14). Non va peraltro perso di vista che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità estrema: