Importante è che in tale valutazione rientrino solo le circostanze direttamente connesse con l’uccisione, escludendo quindi i precedenti dell’agente e il suo comportamento prima e dopo l’atto fatto salvo il caso “in cui tali elementi, considerati prescindendo dalla loro relazione con l’atto, siano valutati solo per ottenere un’immagine della personalità dell’agente” (DTF 117 IV 393, cons. 19/A). In pratica l’assenza particolare di scrupoli suppone una colpa particolarmente pesante e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto (DTF 118 IV 125, cons. 2b e riferimenti).