di scrupoli”, la quale deve risultare da una valutazione d’assieme delle circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth, Strafrecht BT I e II, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Importante è che in tale valutazione rientrino solo le circostanze direttamente connesse con l’uccisione, escludendo quindi i precedenti dell’agente e il suo comportamento prima e dopo l’atto fatto salvo il caso “in cui tali elementi, considerati prescindendo dalla loro relazione con l’atto, siano valutati solo per ottenere un’immagine della personalità dell’agente” (DTF 117 IV 393, cons.