si potrebbe dire dell'eventuale commozione dell'animo o dell'eventuale profonda prostrazione del prevenuto (emozioni comunque nemmeno addotte dalla difesa, e che sarebbero tutte da dimostrare), tranne che essi, nelle circostanze date e sin qui descritte, sarebbero in qualche modo scusabili. Detto più chiaramente, l'ipotesi del reato di cui all'art. 113 CP non è invocata nemmeno dalla difesa, giustamente, poiché nulla depone per l'esistenza nel prevenuto di una situazione di violenza commozione dell'animo o di profonda prostrazione, che comunque non sarebbero in alcun modo scusabili qualora si fossero verificate.