La difesa ha esplicitamente scartato la tesi dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, per il che la Corte non intende dilungarsi nella disamina di infondate ipotesi addotte, per poi scartarle, dalla pubblica accusa. Basti dire, per tagliare corto, che la norma di legge in questione richiede ai fini della sua applicazione che la violenza commozione dell'animo o lo stato di profonda prostrazione siano (anche oggettivamente) scusabili in base alle circostanze (Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 9, 11a e 12 ad art. 112 CP). Posto che l'elemento scatenante sarebbe in concreto comunque quello della consapevolezza da parte del AC 1 dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, tutto