" Fine della legittima difesa. Se il prevenuto a questo punto avesse appioppato alla moglie, disarmata, un paio di sberle, ovvero quello che egli (mentendo) ammetteva essere il limite della violenza fisica da lui inflitta alla moglie in passato, così da indurla desistere da eventuali nuove iniziative, i ceffoni avrebbero potuto tutto sommato rientrare nel concetto di legittima difesa. Se invece delle sberle egli avesse utilizzato i pugni chiusi, potremmo oggi discutere di un eventuale eccesso di legittima difesa.