Ciò non basta tuttavia a rendere ricevibile la discussione su di una variante giuridica molto più favorevole al prevenuto, ma del tutto priva, già a prima vista, di qualsivoglia presupposto fattuale sul quale essa dovrebbe fondarsi. La stessa difesa, del resto, pur avendola invocata non crede in realtà alla tesi dell'omicidio colposo, avendo essa postulato -a fronte di un'asserita scemata responsabilità di grado grave e dell'esistenza di altre attenuanti- la pronuncia di una pena della durata di 3 anni, il che è manifestamente incongruente, trattandosi del massimo della pena edittale di cui all'art. 117 CP nell'ipotesi che non sussistano circostanze attenuanti.