L'accertamento in favore dell'una o dell'altra ipotesi temporale, entrambe comprese nell'atto di accusa, non pare di particolare rilevanza, se non perché nell'ipotesi del delitto commesso alle 06.30 ci si dovrebbe chiedere -in assenza di riscontri oggettivi in proposito- cosa abbia fatto l'imputato durante più di un'ora, prima di costituirsi. Nessuna delle parti si prevale di questa discrepanza, e la stessa non pare a prima vista significativa nemmeno ai fini dell'indagine sul grado di responsabilità del prevenuto, ritenuto che ai periti neppure è stata sottoposta l'ipotesi in cui il crimine sarebbe stato commesso in tempi diversi da quelli raccontati dal prevenuto.