La Corte accerta pertanto che l'imputato il 28 dicembre 2002 ha recato con sé il figlio lattante in Serbia contro la volontà della madre. Questo non solo per fare dispetto o per ferire la moglie, ma allo scopo quanto meno di costringerla così a seguirlo in Serbia per ottenerne la partecipazione ed il consenso nella procedura di divorzio, nella quale era prevista un'udienza il giorno 10 gennaio 2003.