Basandosi sulla perizia PE 2, riconosce l’applicazione dell’attenuante specifica della scemata responsabilità di grado medio. Ritenuto come nessun’altra attenuante specifica può essere riconosciuta a AC 1, conclude chiedendo che l’imputato venga condannato alla pena di sette anni e mezzo di reclusione non opponendosi a che venga ordinato, già durante l’espiazione della pena, un trattamento medico ex art. 43 CP. Ritenuto inoltre come i reali legami affettivi dell’imputato si trovino in Serbia e non in Svizzera, chiede pure la condanna all'espulsione effettiva per 15 anni.