{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA dispetto della lunga permanenza in Svizzera, infatti, AC 1 non è apparso alla Corte come particolarmente bene integrato. Egli risulta privo di particolari interessi culturali e del legame che essi creano con il luogo dove si vive. La stessa comprensione della lingua italiana è ancora parziale, tanto che al dibattimento ha chiesto di essere assistito da un interprete (seppure limitatamente alle questioni più complesse o intime e personali), ma in particolare il suo giro di conoscenze (sentite nell'istruttoria predibattimentale) consta pressoché interamente di suoi connazionali.\nNel nostro contesto sociale, abbastanza complesso e poco incline alla comprensione, in cui il ruolo della donna è differente e in cui l'autorità è attenta ai problemi delle dinamiche familiari e delle relazioni di coppia, vi è poco spazio per una personalità aggressiva, con gravi limiti nello sviluppo mentale ed affettivo, situazioni non emendabili perché attinenti alla natura dell'accusato.\nIl lungo periodo da trascorrere in carcere non migliorerà questa situazione, potendo esso solo affievolire i rapporti personali ancora esistenti in Svizzera, se non quelli con i figli, almeno quelli con amici e conoscenti.\nVa inoltre considerato che l'accusato, come finora, ben difficilmente avrebbe diversa prospettiva economica se non quella di vivere ai limiti dell'indigenza. La sua attività economica, mai particolarmente florida, dovrebbe ripartire da zero, e oltre ai debiti pregressi egli si troverà con l'importante fardello costituito dai costi di questa procedura e dai risarcimenti posti a suo carico.\nAppartiene alla comune esperienza l'osservazione del fatto che le difficoltà economiche incidono, di regola, in senso negativo sui comportamenti personali, e sono facilmente suscettibili di logorare e distruggere anche relazioni personali che avevano l'apparenza della solidità finché la situazione economica era florida.\nIn queste circostanze, il pericolo di ricaduta nel reato, in specie quello legato alla sfera personale per cui l'esperto pronostica un'eventuale pericolosità ed il rischio di recidiva, appare maggiore in Svizzera che non in patria, dove vigono sicuramente altri canoni di comportamento, dove l'accusato ha migliori possibilità di reinserimento professionale ed anche personale, visto che tutte le donne della sua vita, ad eccezione di __________, le aveva conosciute a Bobovo.\nNon si vuole con ciò disattendere la precedente incensuratezza o il presumibile effetto deterrente della lunga carcerazione, ma a mente della Corte la valutazione complessiva delle circostanze rende preferibile la decisione di fare espiare l'espulsione, potendosi così meglio tutelare -a fronte di un dichiarato rischio di recidiva e dell'eccezionale gravità del precedente reato- sia gli imperativi di prevenzione generale, che il sentimento di inquietudine suscitato nella popolazione locale dalla presenza di un cittadino straniero capace di strangolare la moglie.\nStanti comunque gli ovvi limiti di una prognosi formulata per un futuro susseguente all'espiazione di una lunga pena detentiva, l'accusato è rinviato all'istituto di cui all'art. 55 cpv. 2 CP per un'eventuale futura sospensione a titolo di prova dell'espulsione.\n62. Le parti civili hanno instato per il riconoscimento di varie posizione di danno (cfr. doc. dib. 3).\n62.1 Esse hanno innanzitutto chiesto il risarcimento del danno materiale, richiesta che va però disattesa.\nCome le stesse parti civili riconoscono, le spese di aiuto immediato (doc. dib. 3, punto 2.1) sono già state assunte dallo Stato in applicazione della LAV, ragione per cui esse non sono più da ritenere danneggiate.\nAnche le spese legali del difensore d'ufficio (doc. dib. 3, punto 2.2) sono a carico dello Stato, essendo stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, per il che, nuovamente, le parti civili non sono in realtà danneggiate.\nIl costo della perizia di parte della dott. TE 1 (doc. dib. 3, punto 2.3) non costituisce invece posizione di danno risarcibile, trattandosi di un documento fatto allestire a comprova di un maggiore grado di responsabilità dell'accusato rispetto a quello determinato dal dott. PE 1, e pertanto -in definitiva- ai fini dell'ottenimento di una pena più severa per l'imputato, il che esula però dalle prerogative della parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP).\n62.2 I genitori, il fratello Ionel e la sorella PC 4, e i figli della vittima hanno chiesto il risarcimento del torto morale subito.\nL'imputato, per voce del difensore, si è detto disposto a riconoscere gli importi minimi riconosciuti dalla dottrina in situazioni del genere, richiesta accolta dalla Corte, che fonda il riconoscimento dei valori minimi sulla diversa percezione dei corrispondenti importi in franchi svizzeri per chi, come i richiedenti, vive nella diversa realtà della Romania (o anche della Serbia per il figlio __________, sempre che questa sia la sua futura stabile destinazione).\nSono perciò attribuiti a tal titolo fr. 15'000.-- ad ognuno dei figli, fr. 20'000.-- ad ognuno dei genitori e fr. 5'000.-- sia al fratello Ionel che alla sorella PC 4.\n62.3 Per la perdita di sostegno per i figli sono stati richiesti, in base ad una quota del reddito lordo della madre di fr. 579.50 mensili per ciascuno, debitamente capitalizzata, fr. 63'425.-- per __________ e fr. 99'171.-- per __________.\nLa Corte non ha invero voluto entrare nel merito di questi ipotetici calcoli, ritenendo da un lato fuori luogo l'invio all'estero, senza controllo, di cospicue somme di denaro destinate a minorenni, e d'altro lato risolvibile la questione con la concreta copertura del fabbisogno mensile dei minori, ritenuto il diverso costo della vita in Serbia e Romania, tramite l'assegnazione di un importo mensile di fr. 150.-- per ciascuno dei figli sino al compimento dei 18 anni."}