{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNonostante si tratti, nella sistematica del codice, di una pena accessoria, il suo carattere preponderante è, secondo il Tribunale federale (DTF 123 IV 107), quello di una misura di sicurezza. In considerazione di questa duplice natura si deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 63 CP inerenti la commisurazione della pena, come pure dell'esigenza di garantire la pubblica sicurezza. Nondimeno, la pena deve essere applicata con riserbo nei confronti dello straniero da lungo tempo integrato in Svizzera.\n60. L'accusato è autore colpevole di un reato gravissimo, che ne dimostra tutta la pericolosità sociale.\nSebbene limitatamente alla sfera personale, sussiste secondo il perito (doc. TPC 19, pag. 11) un rischio di recidiva nella commissione di atti illegali (inteso con ciò i reati contro la vita e l'integrità personale), il che ben si comprende avuto riguardo alla sua natura, della quale si è già lungamente detto. In tal senso, la pronuncia dell'espulsione appare alla Corte adeguata a tutela delle persone appartenenti alla sua sfera personale, e soprattutto di quelle che dovessero in futuro entrare a farne parte.\nLa Corte ha inoltre inteso pronunciare l'espulsione per punire l'accusato in aggiunta alla pena detentiva, stante la gravità della sua colpa.\nQuesto non senza ponderazione delle circostanze personali del AC 1.\nSi è tenuto conto del fatto che egli è entrato in Svizzera nel 1987, e che due figli maggiorenni vivono qui. Si tratta di un legame forte sulla carta, che però non è in realtà particolarmente solido, e non deve essere sopravvalutato.\nPer quanto riguarda il rapporto con i figli, oltre a non esserci economia domestica comune, essi sembrano poco legati al padre e poco interessati alle sue vicende.\nMalisa, il maggiore, ha dichiarato (verbale 22 gennaio 2003, all. 96 RPG, pag. 2):\n\"\nHo deciso di andare a vivere da solo, poiché ho avuto dei\nproblemi con mio padre (…) Per circa due o tre anni non ho più avuto contatti\ncon mio padre, se non per una sua richiesta di denaro. Da circa due anni i\nnostri rapporti so sono ammorbiditi e ci vediamo di tanto in tanto. Nel\nfrattempo lui aveva nuovamente divorziato ed aveva avuto altre relazioni, delle\nquali io non conosco i particolari.\"\nSui problemi del padre con __________ (pag. 2):\n\" Io le dissi che non erano problemi miei de di arrangiarsi fra di loro. Nelle due o tre occasioni che sono andato a trovarli li ho sempre visti litigare, al punto che io non ho più voluto andare a trovarli.\"\nNon dissimili le dichiarazioni di __________ (verbale 22 gennaio 2003, all. 100 RPG, pag. 2):\n\" Sino a quando io abitavo nel mendrisiotto vedevo mio padre regolarmente, nel senso che andavo spesso a trovarlo a casa sua. Non abbiamo mai avuto problemi, anche perché ognuno badava a se stesso senza interessarsi dei problemi dell'altro. Da quando vivo nel locarnese abbiamo meno occasione di vederci.\"\nA fronte di questi tiepidi rapporti con i figli, che, tolta qualche amicizia, rappresentano tutto il suo legame residuo con la Svizzera, AC 1 è d'altra parte fortemente legato alla patria, dove si trovano i genitori, la figlia di primi letto e i nipoti, e il figlio __________.\nDal profilo professionale ed economico, si osserva che l'attività indipendente dell'accusato non aveva avuto molto successo, visti i modesti introiti che dichiarava ed il fatto che egli è insolvente, stante l'esistenza a suo carico di attestati di carenza di beni.\nIn corso d'istruttoria AC 1 ha affermato che la sua permanenza in Svizzera era comunque destinata a durare ancora solo qualche anno, e che egli era in seguito intenzionato a rientrare in patria per fare il contadino sulle terre di famiglia (all. 46 RPG, pag. 4). Nell'autunno del 2002 egli aveva anche concluso una specie di contratto vitalizio con il padre, che in cambio del mantenimento futuro gli cedeva in proprietà determinati terreni (all. 51 RPG, doc. D4), contratto che egli dichiarava di avere stipulato proprio in vista del rientro in Serbia, previsto nel giro di due o tre anni (all. 50 RPG, pag. 8). Interrogato sulle sue intenzioni future dal Procuratore Pubblico, si era detto intenzionato a rientrare in Serbia dopo la fine della procedura giudiziaria (all. 47 RPG, pag. 3), e solo al dibattimento ha dichiarato di volere rimanere in Svizzera per lavorare e pagare i suoi debiti, tardiva motivazione economica non meritevole di tutela agli occhi della Corte.\nL'espulsione, in simili circostanze, tutto sommato colpisce solo limitatamente il AC 1 (mentre che ottiene lo scopo di garantire la pubblica sicurezza), visto come egli già aveva pianificato la partenza a relativamente breve termine, nonostante la presenza qui dei due figli.\nNe consegue che la sanzione può essere pronunciata, siccome adeguata anche alla luce della ponderazione dell'interesse (elevato) della collettività al suo allontanamento, con l'interesse dell'accusato a rimanere in Svizzera, per sua stessa ammissione limitato, nelle precedenti intenzioni, ad un paio d'anni prima di fare definitivamente rientro in patria.\nStante la gravità della sua colpa, appare proporzionata l'espulsione per il periodo massimo di 15 anni.\n61. La Corte ha risposto negativamente al quesito circa la sospensione condizionale della pena accessoria, ritenendo di dovere formulare a carico dell'accusato una prognosi negativa.\nLa sospensione della pena d'espulsione, nulla muterebbe al disagio personale dell'accusato, e non lo favorirebbe affatto nel percorso di reinserimento sociale da intraprendere una volta scontata la pena."}