{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNegli ultimi tempi, a partire dalla trasferta in Serbia del 28 dicembre 2002, la situazione era se possibile ulteriormente peggiorata. AC 1 ha tentato di sciogliere il matrimonio a modo suo, senza riuscirci a causa dell'intervento della moglie. Quando essa ha a sua volta avviato la procedura di separazione, egli l'ha uccisa. Proprio il giorno dopo averla accompagnata dal suo legale. Dal verbale del giorno dell'omicidio traspare chiaramente, secondo la Corte, il legame esistente tra la volontà di separazione di __________, menzionata a varie riprese, e l'omicidio medesimo, ed il fatto che AC 1 nel seguito abbia negato il collegamento, negando addirittura di avere saputo dell'intento della moglie, rafforza ulteriormente questo convincimento. __________ è stata uccisa perché si apprestava a lasciare il marito, tenendosi il figlio e gravandolo degli alimenti. Non si deve però fraintendere: non si tratta dell'omicidio dell'uomo disperato perché viene lasciato dalla moglie e vede sfaldarsi la famiglia alla quale tanto teneva, fattispecie abbastanza ricorrente e che delle connotazioni dell'atto passionale. Qui è il AC 1 che per primo ha instato per il divorzio, senza ottenerlo. La sua azione non è stata dettata dalla paura di perdere la famiglia, ma appare semmai la risposta per non avere potuto risolvere la questione alla sua maniera, e per dovere ora affrontare la questione nei termini posti dalla moglie. Possono sembrare motivazioni labili, ma vanno lette con gli occhi di un AC 1 intriso della mentalità patriarcale vigente a Bobovo, dove egli (per esplicita ammissione) ancora deve obbedienza all'anziano padre e dove il ruolo della donna non è uguale a quello in uso alle nostre latitudini, e questo a maggior ragione valeva per __________, proveniente da un altro paese, economicamente inferiore. Del resto, l'incarto non offre alternative a quella di un delitto, e di un movente, maturati con il degrado del rapporto coniugale, ed in questo senso il motivo a delinquere dell'accusato appare in ogni caso del tutto egoistico, incurante -come si è detto- anche delle ragioni del figlio in fasce.\nAnche soggettivamente, pertanto, la colpa dell'accusato appare di notevole gravità, ancorché gli vada riconosciuto di non avere agito con premeditazione, il che del resto è l'unica circostanza che gli ha impedito di essere condannato per assassinio.\nStanti queste circostanze, l'opinione della Corte è che la pena base per il reato commesso debba ammontare ad almeno 15 anni di reclusione.\nSiffatta soluzione appare perfettamente in linea con la più recente giurisprudenza delle nostre Corti in tema di gravi fatti di sangue.\nIl caso in esame presenta in particolare rilevanti analogie con quello di P. S., che aveva ucciso la moglie annegandola nella vasca da bagno del domicilio coniugale dopo averla ferita con un'arma da taglio. L'uomo, accusato di assassinio, aveva ucciso la moglie perché essa si interponeva tra lui e l'amica con la quale intratteneva una relazione extraconiugale. La Corte delle Assise Criminali con sentenza 1° febbraio 1999, derubricato il reato in quello di omicidio intenzionale, ha in quel caso condannato il prevenuto, incensurato e che aveva agito in stato di scemata responsabilità di grado lieve-medio (ma non confesso), alla pena di 15 anni di reclusione, poi ridotta a 12 anni con successiva sentenza 17 agosto 1999 dalla Corte di cassazione e di revisione penale.\nLa Corte ha poi esaminato anche il caso di D. S., che, ubriaco, durante un litigio scoppiato per futili motivi ha estratto un coltello e vibrato alcuni colpi a casaccio in direzione della figura dell'avversario, che non conosceva prima di quel giorno, e l'ha raggiunto con uno di essi alla gamba, provocandone la morte per dissanguamento per avere tranciato l'arteria femorale.\nD. S., condannato per omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale, pur beneficiando delle attenuanti di una scemata responsabilità di grado medio per l'influsso dell'alcol e di sostanze stupefacenti nonché per un disturbo della personalità, e dell'attenuante della giovane età per avere avuto 18 anni e mezzo all'epoca dei fatti, è stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione (Sentenza 25 ottobre 2001 della Corte delle Assise Criminali), contro la quale egli non ha presentato ricorso.\nDa ultimo, è stato preso in considerazione per un confronto il caso di R. C., condannato il 20 ottobre 1999 per avere strangolato una prostituta, abusando poi sessualmente del cadavere e tentando di darvi fuoco, alla pena di 14 anni di reclusione per il reato di assassinio, nonostante la confessione e il riconoscimento di una scemata responsabilità di grado grave.\nAlla luce di tutto quanto precede, la Corte ha concluso ritenendo adeguata la pena di 10 anni di reclusione con computo del carcere preventivo sofferto, il che significa che dalla pena di base per l'omicidio intenzionale sono stati dedotti complessivi 5 anni per effetto del computo di tutte le circostanze attenuanti, mentre che poco o nulla incidono il concorso con l'infrazione e la contravvenzione alla LDDS. Questa pena appare adeguata sia al caso in sé, che nel raffronto con i predetti precedenti, potendosi in particolare affermare che la sua colpa è certamente più grave di quella del giovane D. S. e meno di quella di P. S., per rapporto alle cui pene quella odierna si pone nel giusto mezzo.\n59. Secondo l'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo compreso tra 3 e 15 anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione. In caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.\nLo scopo dell'espulsione è da un lato quello di proteggere la sicurezza della collettività, e d'altro lato quello di punire l'autore di un reato."}