{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n56. Essa ha perciò dovuto disattendere le discordanti conclusioni del terzo referto in atti, quello allestito il 2 dicembre 2003 dalla dott. TE 1 (doc. TPC 3) e concludente per l'inesistenza di qualsivoglia diminuzione della responsabilità del prevenuto.\nSiffatta tesi è invero apparsa alla Corte ragionevolmente aderente a determinate risultanze dell'incarto, ed inoltre è stata motivata dal redattore con plausibile coerenza.\nNondimeno, il referto, come quello del dott. PE 1, è viziato nel metodo e non può pertanto fondare il giudizio della Corte. Si ha, in particolare, che esso non è una perizia sul prevenuto -che la relatrice non ha mai incontrato- ma piuttosto una perizia a confutazione del responso del dott. PE 1, ossia una perizia sulla perizia.\nAvendo la Corte già scartato quel responso, la perizia dalla dott. TE 1 non può colmare il vuoto lasciato dal venire meno del referto, facendo difetto la fondamentale diretta osservazione del peritando.\nNon vi è pertanto motivo, senza cadere nell'arbitrio, per preferire il responso di questo perito di parte per riguardo a quello, esente da particolari critiche, del dott. PE 2.\n57. La difesa, invero un po' confusamente, ha \"per scrupolo di patrocinio\" addotto varie circostanze attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP.\nA torto: scartate d'acchito quelle che oggettivamente non possono entrare in considerazione (giovane età, lungo tempo trascorso, incitamento di una persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, induzione in tentazione per il comportamento della vittima), secondo la Corte nella fattispecie non ricorrono gli estremi nemmeno di alcuna delle altre attenuanti previste dalla norma in questione.\nE' in effetti innanzitutto escluso che l'accusato abbia agito per motivi onorevoli (cfr. casistica in: Trechsel, opera citata, n. 3 ad art. 64 CP), dovendosi piuttosto connotare di primitivo egoismo (come si dirà più avanti) le ragioni del suo comportamento.\nAltrettanto improponibile risulta l'ipotesi della grave angustia, situazione da intendere prossima a quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra soluzione che non la commissione di quel reato, la cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d'angustia (Trechsel, opera citata, n. 9, 10 e 11 ad art. 64 CP). Potrà pertanto essere attenuata la colpa di colui che ruba per fame, ma la Corte non vede come questi principi potrebbero trovare ragionevole applicazione all'uccisione dalla moglie da parte dell'accusato.\nQuesti, a non averne dubbi, non era inoltre stato gravemente minacciato dalla moglie, tema peraltro già discusso trattando dell'ipotesi della legittima difesa, non potendosi ritenere tale né il comportamento di __________ quella mattina, e nemmeno le asserite precedenti minacce verbali o addirittura (secondo AC 1) con il coltello, che proprio perché pregresse non possono giustificare quanto accaduto il giorno dell'omicidio.\nEsclusa è anche la sussistenza dell'attenuante della reazione in un impeto d'ira o di intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa. In questo caso, la situazione descritta dall'attenuante sarebbe simile a quella di cui al reato privilegiato di omicidio passionale, non invocato dalla difesa, e del quale già si è detto fare difetto quanto meno la premessa dell'ingiusta provocazione od offesa.\nIn definitiva, l'invocazione concerne in realtà la sola attenuante del sincero pentimento.\nLa giurisprudenza pone elevate esigenze per ammettere la possibilità di accordare l'attenuante in questione (cfr. p. es. DTF 107 IV 99, 98 IV 305; Rep. 1987, pag. 253 e segg.), ma in definitiva -tenuto conto di queste premesse oggettive- si tratta di accertare se l'autore nel proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è sinceramente dissociato, facendo anche il possibile per risarcire il danno arrecato, dando così prova del compimento di quello \"sforzo particolare\" in relazione con il delitto commesso (Rep. 1987, pag. 255).\nLa risposta deve in concreto essere negativa.\nA mente della Corte, infatti, la sincera dissociazione dal reato commesso deve implicare in primo luogo la sua confessione senza reticenze, cosa che l'accusato non ha fatto. Certo, egli si è consegnato agli inquirenti e ha confessato il crimine, ma la sua confessione è piena di ombre, puntualmente evidenziate nella presente sentenza. AC 1 ha quindi mentito su molte tematiche significative per la corretta e completa comprensione degli antefatti del delitto, mirando sistematicamente a dare un'immagine di sé migliore rispetto alla realtà, il che non è certo sintomo di sincero pentimento.\nNon risulta poi che egli abbia intrapreso alcunché per fare conoscere ai familiari di __________ il suo asserito rincrescimento per l'accaduto e per la loro sofferenza, così come non risulta che egli abbia dato incarico ai suoi familiari in Serbia, sicuramente più benestanti dei familiari di __________, di sostenere economicamente almeno il figlio __________ di __________.\nIn aula AC 1 si è detto molto rincresciuto, ma questo è il minimo che egli potesse fare, e non basta di certo a configurare sincero pentimento.\nLa Corte non intende necessariamente sposare le valutazioni degli ispettori interroganti del Commissariato di Chiasso, che hanno conosciuto l'accusato in una situazione differente rispetto alla Corte, ma non è frequente trovare simili esternazioni in un rapporto di polizia, ragione per cui esse appaiono degne di nota (RPG, pag. 11):\n\" Gli scriventi, che hanno seguito tutte le audizioni di polizia, sono dell'opinione che il prevenuto AC 1 sia una persona intelligente, fredda, calcolatrice e dotata di una buona memoria. Queste nostre impressioni sono dovute al fatto che, sin dal primo verbale ed anche nei successivi, non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento per quanto avvenuto e non ha mai versato una lacrima.\""}