{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa conseguenza può solo essere quella di inficiare interamente il responso del perito, determinatosi anche sulla base di accertamenti e valutazioni che spettavano solo alla Corte, e che egli ha ritenuto in maniera in parte significativamente diversa dalla Corte.\n53. Per concludere la disamina della perizia del dott. PE 1 si soggiunge, a titolo meramente abbondanziale, che la diagnosi infine formulata di sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, così come l'indicazione di una \"reazione a corto circuito\" non erano suonate nuove al Presidente della Corte.\nLo stesso perito con referto 10 aprile 2001 (versato in atti sub doc. dib. 2) aveva infatti espresso la diagnosi molto simile di \"sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta\" (pag. 16), nonché di \"Handlung im Affekt\" e \"reazione a corto circuito\" (pag. 16) nel caso di un funzionario di banca di Zurigo (R. B.), venuto in Ticino per discutere di una perdita operativa con un anziano cliente sul cui conto aveva malversato, e che nel corso della discussione aveva improvvisamente messo mano ad un bastone trovato in loco e, in un moto d'ira della durata di pochi secondi, l'aveva colpito 4 volte al capo. In quel caso l'esperto aveva concluso per uno stato di responsabilità dell'autore lievemente scemata (pag. 17). R. B. era poi stato condannato con sentenza 17 maggio 2002 della Corte delle Assise Criminali alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per mancato omicidio intenzionale e per reati patrimoniali.\nLungi dalla Corte l'intento di confrontare le perizie e le diagnosi rese a carico di persone differenti, l'unico apprendimento che essa trae da questo precedente è quello per cui la diagnosi di \"sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta\", ma soprattutto il verificarsi di una \"reazione a corto circuito\" non sono necessariamente indicativi di una scemata responsabilità di grado importante.\nCi si potrebbe ancora chiedere, a posteriori, il motivo della differente valutazione delle due \"reazioni a corto circuito\", repentina quella di R. B., di notevole durata quella del AC 1, ma le perizie non forniscono particolare ausilio al tentativo di rispondere al quesito.\n54. Che il modo di procedere del dott. PE 1 non fosse l'unico possibile (come invece da lui affermato in conclusione del suo verbale 19 settembre 2003, trascritto in fine al consid. 52), è dimostrato dalla perizia redatta il 10 maggio 2004 dal dott. PE 2 (doc. TPC 19).\nIl perito è infatti riuscito ad assolvere il proprio mandato avendo a disposizione unicamente i verbali d'interrogatorio dell'accusato e i riscontri oggettivi al riguardo delle circostanze dell'omicidio.\nIl diverso approccio metodologico dell'esperto è esemplificato da una frase del referto laddove, confrontato con le discordanti tesi sul consenso di __________ alla trasferta di __________ in Serbia, il perito dimostra di sapere prendere le dovute distanze, e si esprime \"sans entrer dans les détails des différentes versions dont la justice devra déterminer le juste du faux….\" (pag. 5).\nQuanto al contenuto di questo referto, il dott. PE 2, svolta l'anamnesi (pag. 2-6), nella parte dedicata alle \"observations cliniques\" (pag. 6-8) ha riscontrato nel peritando la difficoltà durante la narrazione nel legare i diversi avvenimenti della sua vita, la mancanza d'affetto nel corso della medesima narrazione e la difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti (pag. 7). Il perito non ha di contro riscontrato fobie o sintomi psicotici acuti, quali il delirio o allucinazioni. Su queste basi egli ha quindi formulato una diagnosi di disturbo della personalità non specifico (F60.8) (pag. 8).\nIl perito, prima di rispondere i quesiti, ha anticipato le proprie conclusioni nel capitolo denominato \"discussion\" (pag. 8-10). Ribadita la diagnosi di disturbo della personalità non specifico, l'esperto ha sottolineato le difficoltà dell'imputato \"dans les fonctions les plus élémentaires du fonctionnement psychique habituel comme dans le domaine de l'affectivité, dans sa façon de percevoir et de penser et d'une façon générale dans son mode de relation à autrui\" (pag. 8), definendo questa problematica \"une immaturité affective importante qui entre dans le cadre de ce que l'art. 11 CPS nomme un déveleoppement mental incomplet\" (pag. 8). Pur non trattandosi di una vera e propria malattia mentale, questa grave difficoltà nel porsi in relazione con gli altri e nel modo di pensare e percepire sarebbe molto penalizzante (pag. 9). Il peritando, inoltre, sarebbe stato gravato da numerosi fattori stressanti che avrebbe fatto fatica a gestire, quali i rimproveri della moglie per l'assenza del figlio lasciato in Jugoslavia e le chiare minacce di separazione, contesto che avrebbe avuto un ruolo importante al momento del crimine (pag. 9).\nConcludendo, l'esperto ha segnalato che l'analisi della responsabilità penale dell'accusato sarebbe \"particulièrement complexe\" (pag. 10). Ritenuta la rilevanza dei suoi predetti disturbi, risulterebbe assai difficile raggiungere la certezza al riguardo del livello di diminuzione della responsabilità penale provocato da questi disturbi (pag. 10). Nondimeno, secondo il perito le capacità cognitive dell'accusato al momento dei fatti erano intatte, ed egli sapeva perciò di commettere un atto illegale. Di contro, le sue capacità volitive erano indubbiamente ridotte dal suo disturbo di personalità, assimilabile ai sensi dell'art. 11 CP ad uno sviluppo mentale incompleto, e alla luce dell'importanza del disturbo, la riduzione del grado di responsabilità sarebbe da stimare come di grado medio (pag. 10).\n55. La Corte non ha motivo di revocare in dubbio l'opinione del dott. PE 2, ragione per cui ha ritenuto che l'accusato abbia agito in stato di scemata responsabilità di grado medio."}