{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'esplicitazione dell'abuso di competenze compiuto dal dott. PE 1 è di manifesta evidenza: riassunti in 65 punti (di cui solo poco più di una decina realmente concernenti il peritando) gli atti della causa, egli decide in particolare che la tesi della sottrazione del piccolo __________ appare poco credibile credendo (a torto) alla consapevolezza del AC 1 dell'impossibilità di avere il divorzio (pag. 40), predilige le deposizioni favorevoli al prevenuto, banalizzando invece (ritenendole \"di seconda mano\") quelle a lui sfavorevoli (pag. 39), ma soprattutto traccia un quadro della personalità della vittima, ed è qui che incorre negli errori più macroscopici, giungendo a scrivere che \"Non è chiaro da che cosa derivasse il terrore di __________ di poter essere uccisa\" (pag. 41, in alto), esternazione sconcertante alla luce del fatto che __________ è effettivamente stata uccisa dal marito, e che quindi bene faceva ad averne paura. __________ viene invece ritenuta dal perito (contrariamente al marito) come una malata di mente, non priva di una \"componente paranoide-delirante\" (pag. 42), forse affetta da ipertiroidosmo (pag. 42), ipotesi che il medico legale smentirà al dibattimento (verbale dibattimentale, allegato A). Una delle cause di questi errori è senz'altro l'adesione del perito, nonostante le asserite riserve, alle tesi di __________, nominata 6 volte alle pag. 41 e 42 della perizia per evocarne la deposizione. Al perito AC 1 avrebbe detto che la __________ aveva dichiarato il vero (perizia, pag. 6), alla Corte ha invece detto che molte delle sue affermazioni non lo erano. Ciò che conta (a riprova dell'errore nel metodo) è però che la Corte ha ritenuto del tutto inattendibile la __________, mentre che il perito la cita a più riprese a sostegno delle sue valutazioni sulla vittima.\nSimili errori non potevano rimanere senza conseguenze sul responso dell'esperto.\nSentito dal Procuratore Pubblico, che l'ha interrogato perché aveva delle riserve nei confronti della perizia (circostanza confermata in aula dal PP e che risulta comunque dalla lettura del verbale), il dott. PE 1 ha dichiarato (cubo 1, classificatore atti istruttori 5, verbale 19 settembre 2003, AI 357, pag. 2, sottolineatura della Corte):\n\" Dichiaro che evidentemente io mi sono fatto in base agli atti un'immagine della defunta che è quella non tutta positiva così come resa dai suoi colleghi di lavoro né tutta negativa così come data da __________. Questa mia rappresentazione di __________ ha comunque influenzato la mia decisione sul grado di scemata responsabilità del peritando in quanto un'immagine totalmente positiva della vittima non sarebbe stata compatibile con la dinamica dei fatti avvenuti la mattina dell'omicidio. Preciso che questa mia immagine della defunta non si basa comunque solo sulla testimonianza della __________ ma anche su altre risultanze all'incarto\"\nLa sua visione di __________ ha pertanto influenzato l'esito della perizia, affermazione ripetuta più avanti benché il perito sia cosciente dei limiti della validità della sua indagine al proposito della vittima (pag. 3, sottolineature della Corte):\n\" ADR che quanto detto in merito a __________ a pagina 39 e seguenti ha evidentemente influenzato gli esiti della mia perizia ed è per questo che ho ritenuto necessario procedere anche sulla personalità della vittima in quanto dagli elementi all'incarto vi erano troppi elementi che mi hanno spinto in questa direzione. E' chiaro che quanto da me indicato a pagina 41 in merito al fatto che __________ soffrisse di un disturbo psichico non grave riconducibile verosimilmente ad una depressione post partum con componente paranoide-delirante è e rimane solo un'ipotesi anche se per me plausibile (tale da non poterla ignorare nel contesto del mandato conferitomi) tenuto conto della labilità emotiva di __________ così come emergeva dagli atti all'incarto. E' comunque evidente che di questo disturbo io non ho nessun riscontro definitivo né confermato da altri atti medici e la mia è stata solo un'ipotesi seppur plausibile.\"\nIn ultima analisi, il dott. PE 1 è ben consapevole di avere esteso il proprio lavoro all'esame e alla valutazione di altri atti e testimonianze, il che si ripete è di esclusiva competenza della Corte, ma ritiene che questo fosse l'unico modo per potere svolgere in modo appropriato questo mandato, in difetto di che ci si sarebbe dovuti accontentare di una sorta di giudizio affrettato, che avrebbe condotto a ritenere il prevenuto del tutto capace di intendere e volere (verbale citato, pag. 6):\n\" ADR che volendo si poteva fare una perizia molto più semplice e veloce limitata solo allo stato clinico del peritando subito dopo i fatti. Lì si sarebbe giunti all'assenza di una sua qualsivoglia scemata responsabilità in quanto sfido chiunque a provare che AC 1 porti una qualche patologia psichicamente influente. Ma questo ritengo non era il compito che dovevo evadere che era quello di determinare lo status dell'accusato al momento dei fatti nelle circostanze puntuali della situazione che stava vivendo con __________ e che durava da una qualche settimana e che ha poi portato a quei 10 minuti fatali. Quale era lo stato di AC 1 in quei 10 minuti né l'esame del suo status subito dopo i fatti né nei giorni successivi può di certo dirlo. Ciò può essere fatto solo attraverso il lavoro di esame delle varie testimonianze e degli atti così come esposto in perizia.\"\nQuesta affermazione, che comunque conferma il principio della rilevanza della metodologia adottata ai fini del risultato della perizia, non può essere accettata dalla Corte, né nel principio, e nemmeno nel caso in esame, dove sono apparsi evidenti gli errori di valutazione (tali devono essere ritenute le discrepanze con gli accertamenti della Corte) commessi dal perito."}