{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer rispondere al quesito n. 2a (sulla capacità di valutare il carattere illecito dell'atto) l'esperto ripete nuovamente che \"in linea di massima si può dire che il peritando non presenta alcuna patologia o disturbo mentale suscettibile di alterare la sua capacità di valutare il carattere illecito di un atto come l'omicidio\", mentre che \"è però difficile giudicare quale fosse, in quel momento, la sua capacità di valutare le possibili (letali) conseguenze del suo modo di contenere la furia della moglie (sempre ammesso che così si siano svolti i fatti) esercitando una pressione sul di lei collo\" (pag. 44). In considerazione del clima molto teso nei rapporti coniugali, l'esperto espone solleva pertanto l'ipotesi di un gesto passionale, una cosiddetta \"Handlung im Affekt\", con la conseguenza che \"…in questo caso non può essere scartata nemmeno l'ipotesi di una scemata capacità di valutare il carattere illecito dell'atto, per quanto limitata nel tempo ai pochi minuti della colluttazione\" (pag. 45). Atteso che il gesto del AC 1 non sembra per nulla essere stato progettato, il perito ha soggiunto che risultava molto difficile discernere tra la capacità dell'autore di valutare e quella di conseguentemente agire (ad 2b, pag. 45), sicché entrambe queste facoltà erano da ritenersi scemate (ad 2c, pag. 45).\nGiunto alla decisiva risposta riguardante il grado della scemata responsabilità (ad 2d, pag. 45 e 46), il perito ha trascritto in tedesco (pag. 45) e poi tradotto in italiano (pag. 45 e 46) quanto indicato in dottrina da Ulrich Venzlaff in tema di \"reazioni esplosive\" e \"reazioni a corto circuito\", concludendo che (pag. 46) \"quanto sopra delinea molto bene la situazione del peritando, che dalla moglie si sentiva \"maltrattato e offeso\" ma che non riusciva a reagire adeguatamente ai suoi attacchi, preferendo \"abbandonare il campo\" e -come egli scrive nella lettera allegata al verbale del 11.03.2003- tenere dentro di sé le sue sofferenze e i suoi problemi. Concludo così che il peritando ha commesso i fatti in stato di scemata responsabilità di grado elevato\".\n52. Così riassunto il contenuto della perizia del dott. PE 1, ne vanno ora evidenziate la gravi lacune metodologiche, che però hanno influenzato anche le risposte ai quesiti, che hanno indotto la Corte a ritenerla nel complesso inservibile.\nUn primo problema balzato all'occhio della Corte è l'apparente incongruenza del percorso seguito dal perito per concludere per la scemata responsabilità di grado elevato, questione sicuramente secondaria ma suscettibile di indurre insicurezza nel profano che si avvicina al referto.\nIn effetti, addentrandosi nel documento, così come esso è stato ripercorso al considerando precedente, si procede sino a pag. 43, cioè sino a tutto il capitolo \"sintesi e valutazione\", e se ne ritiene che AC 1 dal profilo clinico è una persona normale ma affettivamente instabile e con una componente aggressiva, e che egli è sì afflitto da una sindrome da disadattamento con aspetti emotivi misti, ma che essa non sembra essere in relazione con il delitto, tolto un possibile indebolimento della capacità di controllo del peritando.\nIn base a queste conclusioni intermedie del perito, collimanti oltretutto con gli apparenti rilievi di normalità constatati anche dal dott. __________ e richiamati a pag. 38 della perizia, il lettore si aspetterebbe secondo logica che le successive risposte ai quesiti indichino, conseguentemente, che AC 1 non ha agito in stato di scemata responsabilità, o al limite in stato di lieve scemata responsabilità per essersi affievolita la capacità di controllo.\nInvece, in maniera sorprendente visto quanto esposto fino a quel momento, il responso è di ben altro tenore sulla base dei nuovi (nel contesto del referto) concetti della \"reazione esplosiva\" e della \"reazione a corto circuito\", introdotti, per non dire caduti dal cielo, al momento di formalizzare le risposte ai quesiti peritali.\nInevitabile pensare, per il profano, che le conclusioni risultano strutturalmente avulse dai precedenti ragionamenti, che ne risultano contraddetti. Addirittura rimane la sgradevole sensazione che il medesimo referto ospiti due tesi contrapposte: quella di un AC 1 sano di mente e libero da disturbi determinanti per l'omicidio lungamente esposta nelle motivazioni di cui alle prime 43 pagine, e quella di un AC 1 che agisce \"a corto circuito\" e perciò gravemente impedito di valutare e agire correttamente repentinamente introdotta nella risposta ai quesiti, ossia nel \"dispositivo\" del referto.\nIl principale problema del referto non è però questo, ma risiede invece nell'errore metodologico commesso dal dott. PE 1 allorché ha esteso il proprio campo d'esame dalla sola analisi del peritando ad una globale valutazione degli atti a sua disposizione, cosa che lo ha condotto a confrontarsi con le deposizioni di molti altri testimoni, a valutarle, a dedurre delle personali conclusioni sullo svolgimento di taluni dei fatti determinanti della causa, e addirittura a esprimere, in base alle predette valutazioni e deduzioni, un soggettivo giudizio sulla persona della vittima.\nPosto che la buona fede del dott. PE 1 non è in discussione, e che l'errore va condiviso con il Procuratore Pubblico che al perito ha fornito il materiale per queste divagazioni, va qui ricordato che nel processo penale spetta alla Corte, e non al perito, di ricostruire ed accertare i fatti, di vagliare le testimonianze e le altre prove (anche le perizie) determinando quali sono attendibili e quali non lo sono. Questo sia per mandato istituzionale, ma anche per il motivo che la Corte si determina in proposito dopo la lettura di tutti gli atti (e non solo di una parte), ad istruttoria dibattimentale compiuta e dopo che le parti hanno potuto esprimersi."}