{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nVa detto, per dovere di completezza, che prima che pubblica accusa e difesa evocassero nei loro interventi conclusivi questa non ipotesi, il perito giudiziario dott. PE 1, sconfinando in un terreno che manifestamente non gli compete, e nemmeno gli appartiene, aveva ritenuto di dovere esprimere della valutazioni in termini di \"dolo eventuale\" e \"omicidio colposo\" (cfr. il verbale di audizione del dott. PE 1 del 19 settembre 2003, cubo 1, classificatore atti istruttori V, AI 357, pag. 4). Ciò non basta tuttavia a rendere ricevibile la discussione su di una variante giuridica molto più favorevole al prevenuto, ma del tutto priva, già a prima vista, di qualsivoglia presupposto fattuale sul quale essa dovrebbe fondarsi.\nLa stessa difesa, del resto, pur avendola invocata non crede in realtà alla tesi dell'omicidio colposo, avendo essa postulato -a fronte di un'asserita scemata responsabilità di grado grave e dell'esistenza di altre attenuanti- la pronuncia di una pena della durata di 3 anni, il che è manifestamente incongruente, trattandosi del massimo della pena edittale di cui all'art. 117 CP nell'ipotesi che non sussistano circostanze attenuanti.\n41. Altrettanto insostenibile risulta nella specie il voler realmente disquisire in termini di legittima difesa o eccesso di legittima difesa.\nL'aggressione di __________, se così la si vuole chiamare, è consistita nel suo velleitario gettarsi sul marito disteso sul letto, iniziativa che AC 1 ha sventato senza alcun problema, avendo dichiarato che (all. 46 RPG, pag. 8, già trascritto sopra)\n\" Visto l'attacco io con un braccio se con due ho cercato di pararlo e ho in qualche modo spostato mia moglie colpendola sulle braccia tanto che è \"atterrata\" all'altezza del mio addome.\"\nFine della legittima difesa.\nSe il prevenuto a questo punto avesse appioppato alla moglie, disarmata, un paio di sberle, ovvero quello che egli (mentendo) ammetteva essere il limite della violenza fisica da lui inflitta alla moglie in passato, così da indurla desistere da eventuali nuove iniziative, i ceffoni avrebbero potuto tutto sommato rientrare nel concetto di legittima difesa.\nSe invece delle sberle egli avesse utilizzato i pugni chiusi, potremmo oggi discutere di un eventuale eccesso di legittima difesa.\nQui ci si trova invece a molti chilometri di distanza da queste situazioni, perché vero è invece che, archiviato in pochi istanti l'innocuo attacco della moglie, il prevenuto ha iniziato ad ucciderla.\nDue eventi diversi, in cui il secondo non è nemmeno lontanamente la risposta, ancorché inadeguata, al primo. Si potrà certo affermare che i due eventi sono comunque legati tra loro, nel senso che se __________ non si fosse gettata sul letto, AC 1 in quel frangente non si sarebbe alzato per andare ad ucciderla, ma tanto non basta a rendere anche solo plausibile una discussione in termini di legittima difesa.\n42. La difesa ha\nesplicitamente scartato la tesi dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, per il\nche la Corte non intende dilungarsi nella disamina di infondate ipotesi\naddotte, per poi scartarle, dalla pubblica accusa. Basti dire, per tagliare\ncorto, che la norma di legge in questione richiede ai fini della sua\napplicazione che la violenza commozione dell'animo o lo stato di profonda\nprostrazione siano (anche oggettivamente) scusabili in base alle circostanze (Trechsel,\nKurzkommentar, 2. edizione, n. 9, 11a e 12 ad art. 112 CP).\nPosto che l'elemento scatenante sarebbe in concreto comunque quello della consapevolezza\nda parte del AC 1 dell'intenzione della moglie di chiedere il divorzio, tutto\nsi potrebbe dire dell'eventuale commozione dell'animo o dell'eventuale profonda\nprostrazione del prevenuto (emozioni comunque nemmeno addotte dalla difesa, e\nche sarebbero tutte da dimostrare), tranne che essi, nelle circostanze date e\nsin qui descritte, sarebbero in qualche modo scusabili.\nDetto più chiaramente, l'ipotesi del reato di cui all'art. 113 CP non è invocata nemmeno dalla difesa, giustamente, poiché nulla depone per l'esistenza nel prevenuto di una situazione di violenza commozione dell'animo o di profonda prostrazione, che comunque non sarebbero in alcun modo scusabili qualora si fossero verificate.\n43. Alla Corte risulta nella specie improponibile anche la tesi di un'azione commessa per dolo eventuale, così da mitigare la responsabilità dell'autore a prescindere dalla qualifica giuridica del reato.\nTolta la vuota affermazione dell'accusato di non avere voluto uccidere la moglie, nulla depone a favore di una simile tesi, e del resto basterebbero invero altre dichiarazioni del prevenuto per escludere questa eventualità, in specie laddove egli ha dichiarato, con riferimento all'uccisione della moglie, che \"oggi mi sono però reso conto che stava succedendo…\" (verbale 22 gennaio 2003, all. 32 RPG, pag. 16, già trascritto).\nAl medesimo risultato dell'infondatezza dell'ipotesi del dolo eventuale conduce comunque la logica disamina delle circostanze della morte di __________, già evidenziata al considerando 39.\nSecondo la Corte, in effetti, chi, come l'accusato, inizia a strangolare la propria vittima senza soluzione di continuità -circostanza questa che va ammessa in base alle dichiarazioni del prevenuto stesso- sa dall'inizio di fare cosa potenzialmente pericolosa per la vita della propria vittima. Reiterando nello strangolamento, l'autore è, a partire da un certo momento, consapevole di quanto meno mettere concretamente in pericolo la vita della vittima. Proseguire nell'azione nonostante siffatta consapevolezza può unicamente significare, ed in concreto significa, che si intende togliere la vita alla propria vittima."}