{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso contrario, ossia quello di una lotta svoltasi alle 07.30 - 07.40, si avrebbe da un lato che i rumori che le due testi affermano di avere sentito provenire dal palazzo sarebbero inspiegabili, e d'altro lato che nessuno avrebbe sentito i __________ lottare circa un'ora dopo tali rumori.\nL'accertamento in favore dell'una o dell'altra ipotesi temporale, entrambe comprese nell'atto di accusa, non pare di particolare rilevanza, se non perché nell'ipotesi del delitto commesso alle 06.30 ci si dovrebbe chiedere -in assenza di riscontri oggettivi in proposito- cosa abbia fatto l'imputato durante più di un'ora, prima di costituirsi.\nNessuna delle parti si prevale di questa discrepanza, e la stessa non pare a prima vista significativa nemmeno ai fini dell'indagine sul grado di responsabilità del prevenuto, ritenuto che ai periti neppure è stata sottoposta l'ipotesi in cui il crimine sarebbe stato commesso in tempi diversi da quelli raccontati dal prevenuto.\nDovendosi, in definitiva, ritenere non verosimile nel contesto del racconto fatto dall'accusato, e priva di altri riscontri oggettivi l'ipotesi (oltre al racconto delle due donne) di un vuoto temporale di oltre un'ora, la Corte ammette in definitiva che i fatti si siano svolti così come raccontati dall'accusato.\n38. Nei reati contro la\nvita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque\nuccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore\na 5 (cinque) anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che\nconsiste nell’uccidere volontariamente una persona con particolare mancanza di\nscrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,\ned è punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10\nanni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate sono, tra le altre, l’omicidio\npassionale, che si ha quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta\ncommozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda\nprostrazione (art. 113 CP), e l’omicidio colposo, che è commesso da chi cagiona\nla morte di alcuno per negligenza (art. 117 CP).\nLa morte di un individuo può inoltre, a determinate condizioni, essere\nprovocata in una situazione di legittima difesa da parte dell'autore (art. 33\ncpv. 1 CP), oppure ancora eccedendo nella legittima difesa (art. 33 cpv. 2 CP).\n39. Nella fattispecie in esame si ha che il prevenuto, durante 6, 7 o forse anche 8 minuti, ha ininterrottamente strangolato la moglie, cambiando presa circa a metà dell'operazione, sino a provocarne la morte.\nE' nozione della comune esperienza quella per cui l'uomo deve respirare per potere sopravvivere, ed è altrettanto notorio che la presa per il collo impedisce la respirazione, ragione per cui strangolando una persona si può ottenere il risultato di ucciderla, a dipendenza della durata e dell'intensità dello strangolamento. Nel predetto riscontro della comune esperienza è naturalmente incluso il concetto per cui non si può fare a meno di respirare se non per un breve periodo, cosa di cui chiunque può rendersi conto interrompendo volontariamente la respirazione, il che -in difetto di un abbondante inspirazione- riuscirà per non più di una trentina di secondi.\nDi conseguenza, se ne deve concludere che chi stringe il collo di un'altra persona, per quanto giovane e sana questa sia, sa fin dal primo secondo di fare una cosa pericolosa per l'incolumità di questa persona. Dopo 20/30 secondi durante i quali la stretta viene reiterata, l'autore sa e deve sapere che la vittima dell'aggressione è in difficoltà. Se nondimeno la stretta viene mantenuta, l'autore dopo 1-2 minuti dall'inizio prende necessariamente in considerazione l'eventualità della morte della sua vittima. Più il tempo trascorre, e più l'eventualità si trasforma in certezza, e quindi in precisa intenzione dell'autore. Già molto prima di 4 o 5 minuti non si può che pensare che l'autore intenda uccidere la sua vittima. Questi tempi sono indicati in modo del tutto empirico, e derivano da comuni nozioni relative all'elementare bisogno di respirare. Sicuramente essi possono variare da persona a persona, ma l'autore può comunque verificare la situazione concreta basandosi sulla reazione della persona che sta lentamente strangolando: più il tempo passa senza che questa respiri, più debole diverrà la sua disperata reazione (che oltretutto incrementa la necessità di ossigeno e riduce pertanto il tempo durante il quale è possibile sopravvivere), sino a quando non vi sarà più reazione di sorta.\nQueste nozioni elementari sono accessibili a chiunque, e lo erano perciò anche per l'imputato, che del resto mai ha protestato la propria ignoranza in proposito.\n40. Date le ovvie premesse di cui al considerando precedente, appare nella specie assolutamente fuori luogo, sia pure per disquisire a livello ipotetico, anche solo una completa entrata in materia in una discussione che non contempli l'intenzionalità dell'agire del prevenuto.\nL'ipotesi dell'omicidio colposo è pertanto del tutto priva di consistenza, non potendosi manifestamente ascrivere a negligenza il gesto di strangolare ininterrottamente per non meno di 6-8 minuti una donna che dapprima si dibatte, e che alla fine, necessariamente, cessa di dibattersi, non essendo più in grado di farlo.\nLa Corte, invero, nemmeno riesce a capire in cosa potrebbe risiedere la presunta negligenza a fronte di un comportamento connotato, come si dirà più avanti, da intenzionalità e reiterazione dell'intento omicida inusitati per la spietata intensità."}