{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAC 1 riconosce che __________ è stata quanto meno \"contrariata\" da questo suo passo (all. 47 RPG, pag. 6). Egli, ancora al dibattimento, ha sostenuto che questa decisione sarebbe stata presa, in buona sostanza, nell'interesse di __________, così da preservarlo dai loro quasi quotidiani litigi. La pretestuosità di siffatta argomentazione è manifesta: da un lato, come detto, dall'ultima manifestazione di consenso alla revoca dello stesso sono passati non più di tre giorni, durante i quali non vi è di certo stato il tempo di constatare un mutamento tale della situazione coniugale rendere improvvisamente inopportuno, nell'interesse del bambino, l'arrivo di __________; d'altro lato appare palese come questo comportamento sia del tutto consono alla già esternata attitudine di manovrare e punire la moglie attivando prima, e lasciando in sospeso poi, la procedura di divorzio.\nVero è pertanto, a mente della Corte, che con la revoca a breve termine del consenso al ricongiungimento familiare l'accusato ha inteso punire la moglie, oppure metterla sotto pressione, magari ventilando un eventuale futuro rinnovo della domanda di ricongiungimento.\nSiffatta attitudine è apparsa alla Corte persino crudele, e di certo ancor più grave della precedente domanda di divorzio. Qui non era infatti in gioco una mera questione economica, ma bensì i più profondi affetti di __________, che nel naturale ordine delle cose desiderava più di ogni altra cosa il ricongiungimento con il figlio, come del resto sicuramente previsto dal patto matrimoniale, violato dall'accusato.\n17. Verosimilmente nel medesimo periodo, ha avuto luogo anche la disputa al riguardo dell'iscrizione del figlio __________ sul passaporto dell'uno piuttosto che dell'altro genitore, questione non irrilevante nell'ottica della possibilità di recarsi all'estero con lui.\n__________ racconta che (all. 102 RPG, pag. 4):\n\" A novembre è riapparso chiedendomi di scrivere una lettera al Consolato di Romania, nella quale io avrei dovuto specificare che se si fosse presentata in quegli uffici la signora __________ per il rilascio di un qualsiasi documento intestato a __________, non avrebbero potuto emettere documenti senza il consenso del padre e segnatamente di AC 1.\nQuesto perché AC 1 mi aveva detto che __________ voleva procurarsi un tale documento e la sua paura era che __________ volesse andare in Romania con il figlio.\"\nDi fatto __________ è poi stato iscritto nel passaporto del padre. Sotto l'iscrizione, a pagina 3 del passaporto, vi è la data 25.11.2004, che si presume essere la data di scadenza della validità dell'iscrizione, per il che appare logico dedurre che essa sia stata effettuata il 25 novembre 2002.\n18. Sempre verso la fine di novembre del 2002 l'accusato ha anche richiesto la riattivazione della procedura di divorzio pendente da aprile al tribunale di Svilajnac allo scopo di portarla sollecitamente a conclusione (verbale AC 1 7 febbraio 2003, all. 46 RPG, pag. 11):\n\" AD del Magistrato dichiaro che io avevo iniziato una procedura di divorzio a Bobovo nell'aprile 2002. Questa procedura è stata riattivata dal mio avvocato su mio incarico quando gli ho detto che sarei ritornato al paese durante le ferie natalizie e più precisamente a fine dicembre 2002/inizio gennaio 2003. Sapevo quindi partendo da Chiasso il 28.12.2002 che vi sarebbe stata un'udienza per \"finire il divorzio\".\n(…)\n…dichiaro che io ebbi a dire un mese prima della mia partenza per la Serbia al mio avvocato che sarei arrivato al paese nel periodo delle vacanze natalizie e quindi poteva riattivare la procedura.\"\nDi questa sua intenzione l'imputato ha parlato alla __________, alla quale ha chiesto in prestito i soldi per il viaggio (verbale citato, all. 102 RPG, pag. 3 e 4):\n\" La terza settimana di dicembre AC 1 è venuto a trovarmi ed in quell'occasione mi ha chiesto la somma di fr. 800.--, soldi che sarebbero serviti al viaggio al suo paese per Natale ed a espletare le pratiche per il divorzio.\"\n19. AC 1, a dispetto delle sue predette affermazioni, in un successivo verbale, e ancora al dibattimento, ha negato che la riattivazione della procedura avesse lo scopo di portare all'effettivo scioglimento del matrimonio, sostenendo invece che egli avrebbe al contrario inteso mettere fine alla causa (verbale 11 marzo 2003, all. 50 RPG, pag. 7):\n\" ADR per dichiarare che a dicembre 2002/gennaio 2003 io non ho riattivato la procedura di divorzio ma ho chiesto il suo annullamento. Lo scopo dell'udienza di gennaio era quello di annullare la procedura.\"\nAnche in questo caso, come al riguardo dei motivi della revoca della richiesta di ricongiungimento familiare, si tratta di una manifesta menzogna.\nInfatti, anche non volendo prestare peso alle inequivocabili dichiarazioni precedenti, l'intento di ottenere effettivamente il divorzio è dimostrato agli occhi della Corte da una parte dal fatto che -come si vedrà più avanti- AC 1 insisteva affinché anche la moglie partecipasse all'udienza, e questo a mente della Corte per l'unico plausibile motivo che ciò era necessario per ottenere sollecitamente una sentenza di divorzio consensuale (cfr. al consid. 2 la narrazione dell'accusato sugli usi locali in tema di procedura di divorzio), e d'altro canto ciò risulta senza possibilità di equivoco dalla lettura della sentenza.\nIl giudizio reso il 10 gennaio 2003 dal Tribunale comunale di Svilajnac (all. 51 RPG, doc. C1) è in effetti un vero e proprio giudizio nel merito, mentre che non figura alcun accenno all'asserito intento dell'attore di ritirare la procedura.\n20. All'approssimarsi del Natale 2002, anche __________ aveva maturato il convincimento della necessità di mettere fine a quel matrimonio e ne aveva dato comunicazione al marito."}