{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-129_2004-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92300&nX40_KEY=4924322&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f526359f707c7e8f1835bdc16b24132f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:36:52", "Checksum": "88f057606f2ade41cbd985037af82843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.06.2004 72.2003.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nIl presidente della Corte delle assise criminali |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nClaudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2\n|\n|\ne dagli assessori giurati: |\nAS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 7\n|\n|\ncon il segretario: |\nPascal Cattaneo, vicecancelliere |\nConviene oggi nell’aula penale di questo Pretorio\n|\nper giudicare |\nAC 1 e domiciliato a\n|\n|\n|\ndetenuto dal 22 gennaio 2003; |\nprevenuto colpevole di:\n1. omicidio intenzionale\nper avere,\na Chiasso,\nil 22.01.2003, tra le ore 06.30 e le ore 08.00,\nnella camera da letto dell’appartamento coniugale di Via Mola 1, intenzionalmente ucciso la moglie __________, strozzandola con il braccio e la mano destra per circa otto minuti fino a provocarne la morte per asfissia meccanica,\nin particolare:\ntrovandosi disteso a letto nel mentre che la vittima, in piedi alla sua destra, al bordo del letto, durante un loro alterco verbale, si avventò contro di lui, averle stretto il braccio destro intorno al collo aiutandosi, per fare maggior pressione, con il braccio sinistro fino a che, durante la colluttazione, si trovarono prima in piedi tra il letto ed il divano e successivamente, nel mentre che l’accusato continuava a stringerle il collo con entrambe le braccia, sul divano con la vittima distesa e lui inginocchiato all’altezza del suo viso,\nfinendo in seguito sul pavimento, dove in ginocchio, all’altezza delle spalle della moglie che era distesa per terra, continuò a stringerle il collo ma solo con la mano destra spingendo contro il pavimento,\nper poi alzarsi, dopo qualche minuto e con la vittima rantolante e sanguinante dal naso, andare in bagno a lavarsi le mani sporche di sangue e rientrare successivamente in camera da letto, mettersi un maglione, prendere la giacca in un'altra stanza e calzare le scarpe in corridoio,\nritornando nuovamente nella camera da letto, con la moglie che più non dava segni di vita, per prendere le sigarette e il telefonino ed uscire di casa raggiungendo a piedi la Gendarmeria di Chiasso dove si costituì;\nfatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;\nreato previsto dall’art. 111 CPS;\n2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri\nper avere,\na Chiasso,\nnel periodo 29.10.2002 / 28.12.2002,\nfavorito il soggiorno illegale della cittadina rumena __________ ospitandola presso l’appartamento coniugale di Via Mola 1 benché non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto d’entrata);\nnel periodo 15.07.2002 / 22.12.2002,\nfavorito il soggiorno illegale del cittadino serbo __________ ospitandolo regolarmente,\nad eccezione di quattro o cinque giorni al mese,\npresso gli appartamenti coniugali di Via Puccini 4 e di Via Mola 1 benché non fosse in possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del richiesto visto d’entrata);\nfatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;\nreato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LFDDS;\n3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri\nper avere,\na Chiasso,\npresso l’appartamento coniugale di Via Mola 1,\nnel periodo 29.10.2002 / 28.12.2002,\nintenzionalmente impiegato la cittadina rumena __________ quale baby-sitter del figlio minorenne __________ (30.07.2002) benché la stessa non fosse autorizzata a lavorare in Svizzera in quanto priva di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;\na Morbio Inferiore,\nnel periodo giugno / luglio 2002,\nintenzionalmente impiegato il cittadino serbo __________ per dieci giorni lavorativi quale aiuto giardiniere benché lo stesso non fosse autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;\nfatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;\nreato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LFDDS;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa 142/2003 del 21 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.\n|\nPresenti |\n§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'avv. __________ in rappresentanza delle PC __________, PC 1 e PC 2, PC 3 e PC 4. § L'interprete IE 2.\n|\nEspleti i pubblici dibattimenti\n- mercoledì 23 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 16:25\n- giovedì 24 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:30\n- venerdì 25 giugno 2004 dalle ore 9:30 alle ore 17:25\nSentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto i fatti che hanno portato al tragico evento in esame e le modalità con le quali è avvenuto, passa in disamina le seguenti ipotesi di omicidio colposo, omicidio passionale, legittima difesa ed eccesso di legittima difesa, per poi concludere all’applicazione del reato di omicidio intenzionale per dolo diretto. Basandosi sulla perizia PE 2, riconosce l’applicazione dell’attenuante specifica della scemata responsabilità di grado medio. Ritenuto come nessun’altra attenuante specifica può essere riconosciuta a AC 1, conclude chiedendo che l’imputato venga condannato alla pena di sette anni e mezzo di reclusione non opponendosi a che venga ordinato, già durante l’espiazione della pena, un trattamento medico ex art. 43 CP. Ritenuto inoltre come i reali legami affettivi dell’imputato si trovino in Serbia e non in Svizzera, chiede pure la condanna all'espulsione effettiva per 15 anni."}