La parte civile ha presentato un’istanza di risarcimento, definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v. doc. Dib _). Quest’ultima, in quanto non dettagliata (non viene indicato nè il numero delle ore, nè il periodo in cui le prestazioni si sono svolte, nè come queste si suddividono: colloqui, esame degli atti, presenza ad interrogatori ecc.), non può essere valutata con cognizione di causa. In questa sede ci si può limitare a riconoscere un’indennità per ripetibili, mentre per ogni ulteriore pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.