La decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possono essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP) ; in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP). La parte civile ha presentato un’istanza di risarcimento, definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v. doc.