Le affermazioni censurate erano infatti del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente. Già si è detto che, anche volendo prescindere da quanto appena esposto, con la sua assenza a questo processo __________ si è preclusa la possibilità di tentare la prova della verità o della buona fede. Ne segue l’integrale conferma del reato di diffamazione di cui al punto 1.2 del Decreto d’accusa 10.06.2002, fatta eccezione per la frase di cui si è detto poc’anzi.