Questa Corte non ha così potuto intravvedere altro movente per questa ulteriore diffamazione (più esattamente : complesso di diffamazioni) che il solo desiderio di recare danno alla persona del Dott. __________ come tale, prima che al medico, ciò che, per riprendere il termine di legge, corrisponde alla maldicenza. Le affermazioni censurate erano infatti del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente.