Basterà ancora ricordare, a questo proposito, che per riconoscere l’intenzionalità dell’autore non è neppure necessario stabilire se vi è stata volontà di ferire una persona o causare lesione alla sua reputazione (v. DTF 119 IV 47 consid 2a). La Corte ha ovviamente considerato che le affermazioni di cui trattasi sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone e che in un tale contesto l’utilizzo di termini forti può essere tollerato per rendere più espressiva e convincente la propria tesi (v. DTF 118 IV 153, 251).