, all’art. 173 n. 13 e rif.). Chi offende una persona (con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto) in modo diverso da quello costituente una diffamazione o una calunnia, comunicando cioè direttamente con lei oppure esprimendo, anche a terzi, solo giudizi di valore non riferiti a fatti precisi, commette il reato di ingiuria, giusta l’art. 177 cpv. 1 CP ed è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa (Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 177 n. 2 e riferimenti).