Nel caso in cui l’autore ha sostenuto la commissione di un reato, egli deve di principio fornire la prova della condanna penale della persona incriminata (DTF 116 IV 39; 109 IV 37; 106 IV 117). La prova della buona fede è invece adempiuta se l’autore dimostra che aveva seri motivi di considerare vere in buona fede le sue allegazioni. Deve dunque dimostrare di aver compiuto coscienziosamente tutti gli atti che si potevano attendere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue affermazioni e di considerarne la veridicità come dimostrata (DTF 124 IV 149; 116 IV 205).