Secondo la giurisprudenza, la prova liberatoria è esclusa solo se vengono a mancare cumulativamente entrambe le condizioni previste dalla legge (DTF 101 IV 294 e rif.). La prova della verità incombe al colpevole, senza che con ciò sia violato il principio “in dubio pro reo” (Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173 n. 10 e rif.) e richiede la dimostrazione che l’incolpazione lesiva dell’onore corrispondeva nella sostanza alla realtà dei fatti (DTF 102 IV 177) e può basarsi anche su elementi emersi dopo (DTF 106 IV 115). Nel caso in cui l’autore ha sostenuto la commissione di un reato, egli deve di principio fornire la prova della condanna penale della persona incriminata (DTF 116 IV 39;