non è quindi necessario che abbia voluto ferire la persona toccata (DTF 105 IV 118). Sempre giusta l’art. 173 CP il colpevole non incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (n. 2), a condizione che ciò fosse giustificato dall’interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente e non dettato prevalentemente da un suo intento di fare della maldicenza (n. 3). Secondo la giurisprudenza, la prova liberatoria è esclusa solo se vengono a mancare cumulativamente entrambe le condizioni previste dalla legge (DTF 101 IV 294 e rif.).