Inoltre, dagli atti non risulta alcun elemento indicante che il comportamento del denunciato sia stato «demoniacale» e a sfondo sessuale.” (v. sentenza citata pag. 7, consid 2.4) 2. Per l’art. 173 CP si rende colpevole di diffamazione ed è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (n. 1). Perchè vi sia diffamazione, occorre pertanto un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). Secondo la giurisprudenza (cfr.