L’istanza di promozione dell’accusa 2/3.10.2000 è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali in data 13.09.2001 considerato che: " Dall’esame degli atti non emergono seri indizi di colpevolezza a carico del dr. med. __________ per i reati sopra citati, ritenuto che il fatto, non provato, che la colonoscopia effettuata dal denunciato abbia provocato dei dolori all’istante non adempie i reati di cui alla denuncia, come ben emerge dalla definizione dei reati stessi, che presuppongono una lesione grave (art. 122 CP), un atto di costrizione nei confronti della vittima e un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale (art. 189 CP) o la congiunzione carnale (art. 190 CP).