La Corte ha respinto la richiesta ritenuto che la stessa non si fonda su alcun elemento probatorio (ad es. certificato medico) e che oggi si pongono oggettive difficoltà nel valutare a livello peritale la responsabilità scemata o l’eventuale irresponsabilità per fatti accaduti dal marzo 2000 al gennaio 2002, infine in considerazione del fatto che nè i magistrati inquirenti nè le autorità giudicanti che fino ad oggi sono state interessate alle diverse fattispecie (v. ultra) hanno mai sollevato i dubbi esposti dalla difesa. D'altro canto non v'è chi non veda come, formulata a qualche settimana dalla prescrizione dell'imputazione di cui all'atto d'accusa aggiuntivo, la richiesta appaia oltre