Non contesta le ipotesi accusatorie di ripetuta diffamazione e di registrazione clandestina di conversazioni, anche se chiede per le frasi descritte ai punti 1.1.c) e 1.2.h) del decreto d'accusa la derubrica in ingiuria. Tenuto conto nell'ambito della commisurazione della pena, del tempo trascorso dai fatti e della situazione personale dell'accusata, si rimette alla clemenza della Corte per quanto concerne la quantificazione della pena detentiva, chiedendo la sospensione condizionale della medesima con un periodo di prova da contenere entro i termini minimi. Per la richiesta di risarcimento della Parte civile chiede il rinvio al competente foro civile.