{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-126_2004-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48231&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b05fff45b062de2eb2f6dffc6058500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:08", "Checksum": "3e75b116286f3bdc0098bde32aa0aed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl reato di registrazione clandestina di conversazioni è pacificamente realizzato : __________ ha registrato una conversazione non pubblica cui partecipava senza l’assenso del suo interlocutore, quindi l’ha resa accessibile a terzi.\nPreso atto del contenuto della sentenza del Pretore ella doveva perlomeno presumere che questo comportamento fosse illecito.\n6. L’art. 63 CP prescrive al giudice di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.\nL’art. 68 cfr. 1 CP impone dal canto suo di aumentare in misura adeguata la pena quando il reo incorre in più pene privative della libertà in ragione di uno o più atti.\nOccorre avantutto rilevare che la colpa di __________ è apparsa grave a questa Corte : da un lato per l’intensità delle espressioni di natura diffamatoria, d’altro lato per la loro reiterazione. La Corte non ha mancato di valutare l’assenza di valide giustificazioni scorgendo di converso spesso la sola volontà di gettare discredito. E’ stata pure costatata nella __________ la totale mancanza di una presa di coscienza del proprio agire contrario alle regole della convivenza sociale, mancanza ancora dimostrata con l’assenza al dibattimento. Quanto precede non permette così neppure di tener conto a favore della __________ del tempo relativamente lungo trascorso dalla prima infrazione (v. art. 64 CP).\nInfine non si è omesso di valutare l’effetto che le pesanti accuse proferite provocano sulla persona toccata.\nLa pena proposta dal Procuratore, ancorchè severa per questo tipo di reati, appare nel citato contesto adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva della colpa.\nL’accusa non si è opposta alla concessione della sospensione condizionale della pena chiedendo però che il periodo di prova sia fissato in anni quattro (v. art 41 CP). Presenti gli elementi oggettivi per la concessione di questo beneficio, la Corte si è chinata sulla prognosi. I criteri sviluppati in merito dalla giurisprudenza sono stati applicati in modo favorevole per __________ nella speranza che ciò la induca a modificare i suoi comportamenti e la trattenga dal commettere nuove infrazioni. Appare però del tutto giustificato fissare un periodo di prova relativamente lungo, ragione per cui è stata accolta la proposta della rappresentante dell’accusa.\n7. La decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possono essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP) ; in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).\nLa parte civile ha presentato un’istanza di risarcimento, definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v. doc. Dib _). Quest’ultima, in quanto non dettagliata (non\nviene indicato nè il numero delle ore, nè il periodo in cui le prestazioni si sono svolte, nè come queste si suddividono: colloqui, esame degli atti, presenza ad interrogatori ecc.), non può essere valutata con cognizione di causa. In questa sede ci\nsi può limitare a riconoscere un’indennità per ripetibili, mentre per ogni ulteriore pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.\n8. In applicazione dell’art. 58 CP si impone di ordinare la confisca delle cassette oggetto di sequestro nonchè la loro distruzione.\nRispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.2.c)1. e 1.1.3.g)1., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3;\nvisti gli art. 18, 36, 41, 58, 63, 68, 173, 177, 179ter CP\n9 segg. CPP, 39 TG sulle spese\ndichiara e pronuncia in contumacia:\n1. __________ è autrice colpevole di:\n1.1. ripetuta diffamazione\nper avere\nincolpato il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione\n1.1.1. il 2 marzo\n2000, a __________ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un\nverbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio\npatrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante,\nriferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo\nstudio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che \"(...) il suo\nmodo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo\nsessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti,\nprovò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio\ndolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa\nsituazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e\nnel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui\ninsisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi\nintenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava\nquesti dolori. Specifico che lui era contento di questo\";\n1.1.2. il 20 aprile 2001, a __________, mediante la presentazione dell'istanza di promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,\n1.1.2.a) riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che \"... muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ...\" (p. 2, pto 2);"}