{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-126_2004-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48231&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b05fff45b062de2eb2f6dffc6058500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:08", "Checksum": "3e75b116286f3bdc0098bde32aa0aed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche la seconda frase è stata considerata diffamatoria. Pur di intensità minore rispetto alla precedente, questa Corte ha ritenuto che l’autrice delle affermazioni ha travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per far valere le proprie ragioni. Ciò a maggior ragione se si pensa che la __________ non ha saputo sostanziare le sue accuse e che le stesse sono state considerate tutte infondate (si richiama nuovamente la sentenza 13.09.2001 della CRP).\nNell’analisi della terza frase di cui al punto 1.1 del Decreto d’accusa in esame, la Corte si è posta il quesito a sapere se non si realizzava piuttosto la fattispecie dell’ingiuria. Quanto indicato nel Decreto d’accusa va però inserito nel contesto dell’istanza di promozione dell’accusa e meglio di quanto figura a pagina 12. Se ne deduce che non si tratta di un giudizio di valore puro e semplice poichè lo stesso fa riferimento a fatti specifici, ossia quelli delle pretese minacce, dei danni alla salute e delle supposte calunnie e ingiurie da parte del medico. Valutata nel suo insieme la frase assume pertanto carattere diffamatorio ciò che porta ad escludere il reato di ingiuria. Anche in questo contesto va evidenziata la gravità dei propositi espressi in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo atto a spiegarli.\nSi può ancora aggiungere che l’istanza di promozione dell’accusa è posteriore alla sentenza 13.02.2001 del Pretore del distretto di __________ che aveva condannato __________ per diffamazione. E’ vero che quella sentenza era stata impugnata, nondimeno, il fatto che già due magistrati (Procuratore generale e Pretore) si erano espressi in modo univoco, avrebbe dovuto indurre la __________ a maggiore attenzione nella formulazione delle proprie allegazioni.\nSulla mancata prova della verità e della buona fede valgono le considerazioni più sopra sviluppate. Sulla motivazione ad agire si può constatare che, con la motivazione del ricorso in cassazione contro la sentenza del Pretore (memoriale 26.03.2001) __________ aveva chiesto “... la congiunzione con il processo in corso presso le Assise Correzionali di Lugano” (v. doc. Dib _, pag. 2).\nIl Procuratore generale aveva considerato la pretesa “priva di senso” (v. doc. Dib _). Questa Corte rileva che nella primavera 2001 si stava delineando un vero e proprio accanimento della __________ nei confronti del Dott. __________, accanimento che, come si vedrà, non era destinato ad esaurirsi in tempi brevi.\n5. Il 14.01.2002 __________ inviava al Dipartimento delle opere sociali (recte : Dipartimento cantonale della sanità e della socialità) un esposto contro il Dott. __________. Lo stesso è stato trasmesso alla Commissione sanitaria (cfr. art. 21 e 24 LSan) per l’esame di sua competenza. Al memoriale era unita la copia della registrazione della conversazione del 22.04.1998.\nNe è seguita la querela 26.02.2002 del Dott. __________ ed il Decreto d’accusa 10.06.2002 del Procuratore generale per diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni (v. pt. 1.2 e 2).\nE’ utile ricordare che la denuncia alla Commissione sanitaria è successiva alla sentenza della CRP che respinge le istanze di promozione dell’accusa di __________ (v. incarto richiamato dal Ministero pubblico NLP __________).\nIn buona sostanza questo ennesimo scritto contiene le medesime accuse di comportamento “demoniacale” ed a sfondo sessuale, di sadismo, di violenza, di minaccia e di false dichiarazioni già in precedenza rivolte al Dott. __________.\nIl carattere diffamatorio delle allegazioni riprese nel Decreto d’accusa è apparso ancora una volta del tutto evidente a questa Corte se si esclude la frase contrassegnata con la lett. g in sede dibattimentale e che è stata stralciata con l’accordo delle parti in quanto diretta nei confronti della Commissione sanitaria e non del Dott. __________. L’espressione indicata con la lett. h all’odierno dibattimento è stata considerata una diffamazione piuttosto che un’ingiuria. Il giudizio di valore “... comportamento da porco maiale ...” dev’essere infatti inserito nel contesto, ovvero nel complesso dei rimproveri che la __________ muove al medico riferiti all’episodio del 22.04.1998 di cui si è già abbondantemente riferito.\nQuesta ulteriore diffamazione è ancora più criticabile delle precedenti : da un lato per il numero delle espressioni che accusano il medico di condotta disonorevole e lo dipingono come persona particolarmente spregevole, d’altro lato poichè nel gennaio 2002 è già nota la sentenza della CRP che non intravvede neppure indizi a conforto del castello accusatorio messo in opera dalla __________.\nL’inizio del 2002 corrisponde poi al momento in cui il Dott. __________ è in attesa di un secondo processo dinanzi ad una Corte delle assise correzionali a seguito della sentenza di rinvio della CCRP; in parallelo è pendente presso la Commissione sanitaria almeno un'altra denuncia nei suoi confronti.\nQuesta Corte non ha così potuto intravvedere altro movente per questa ulteriore diffamazione (più esattamente : complesso di diffamazioni) che il solo desiderio di recare danno alla persona del Dott. __________ come tale, prima che al medico, ciò che, per riprendere il termine di legge, corrisponde alla maldicenza. Le affermazioni censurate erano infatti del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente.\nGià si è detto che, anche volendo prescindere da quanto appena esposto, con la sua assenza a questo processo __________ si è preclusa la possibilità di tentare la prova della verità o della buona fede.\nNe segue l’integrale conferma del reato di diffamazione di cui al punto 1.2 del Decreto d’accusa 10.06.2002, fatta eccezione per la frase di cui si è detto poc’anzi."}