{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-126_2004-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48231&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b05fff45b062de2eb2f6dffc6058500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:08", "Checksum": "3e75b116286f3bdc0098bde32aa0aed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa prova della verità incombe al colpevole, senza che con ciò sia violato il principio “in dubio pro reo” (Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173 n. 10 e rif.) e richiede la dimostrazione che l’incolpazione lesiva dell’onore corrispondeva nella sostanza alla realtà dei fatti (DTF 102 IV 177) e può basarsi anche su elementi emersi dopo (DTF 106 IV 115). Nel caso in cui l’autore ha sostenuto la commissione di un reato, egli deve di principio fornire la prova della condanna penale della persona incriminata (DTF 116 IV 39; 109 IV 37; 106 IV 117).\nLa prova della buona fede è invece adempiuta se l’autore dimostra che aveva seri motivi di considerare vere in buona fede le sue allegazioni. Deve dunque dimostrare di aver compiuto coscienziosamente tutti gli atti che si potevano attendere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue affermazioni e di considerarne la veridicità come dimostrata (DTF 124 IV 149; 116 IV 205). Detta prova presuppone che il colpevole abbia avuto serie ragioni di sospettare in buona fede il querelante del fatto disonorevole (DTF 102 IV 177) e dimostri quindi, non solo di esserne stato convinto prima di accusarlo, ma di aver anche previamente controllato la veridicità delle sue allegazioni usando la prudenza dettata dalle circostanze (fra cui l’importanza dell’interesse in gioco, la verosimiglianza o meno dell’accusa, la sua gravità, la diffusione datane) e dalle sue condizioni personali (DTF 116 IV 207; Corboz, op. cit., p. 659; Schubarth, Komm., all’art. 173 n. 86 seg.; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173 n. 13 e rif.).\nChi offende una persona (con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto) in modo diverso da quello costituente una diffamazione o una calunnia, comunicando cioè direttamente con lei oppure esprimendo, anche a terzi, solo giudizi di valore non riferiti a fatti precisi, commette il reato di ingiuria, giusta l’art. 177 cpv. 1 CP ed è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa (Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 177 n. 2 e riferimenti).\nNel caso di giudizi di valore misti, riferiti cioè a fatti specifici, comunicati a terzi, il reato commesso è la diffamazione se anche tali fatti sono lesivi dell’onore e su di essi il colpevole non ha portato la prova liberatoria. Negli altri casi si tratta di ingiuria (Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil, § 11 n. 73 e rif.).\n3. Il carattere diffamatorio delle frasi del verbale 2.03.2000 contemplate dall’atto d’accusa esaminato all’odierno dibattimento, è evidente. Le stesse fanno apparire il Dott. __________ come una persona abietta, ignobile, moralmente spregevole, sadica e sessualmente deviata. Il fatto che sussista in casu una grave lesione dell’onore non necessita neppure di spiegazioni. Qualsiasi lettore neutro e senza prevenzione si fa della persona attaccata l’immagine di un individuo della peggior specie. L’intensità dei propositi espressi, ripetuti e confermati (da ultimo il 20.03.2003 dinanzi al magistrato inquirente), dimostrano a non averne dubbio la volontà di diffamare. Anche dal profilo soggettivo il reato risulta pertanto realizzato. Basterà ancora ricordare, a questo proposito, che per riconoscere l’intenzionalità dell’autore non è neppure necessario stabilire se vi è stata volontà di ferire una persona o causare lesione alla sua reputazione (v. DTF 119 IV 47 consid 2a).\nLa Corte ha ovviamente considerato che le affermazioni di cui trattasi sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone e che in un tale contesto l’utilizzo di termini forti può essere tollerato per rendere più espressiva e convincente la propria tesi (v. DTF 118 IV 153, 251).\nNel presente caso non vi è chi non veda che __________ ha travalicato in modo manifesto quanto è lecito e necessario all’esposizione della propria tesi. Non comparendo al dibattimento l’accusata si è preclusa la facoltà di addurre la prova della verità o della sua buona fede, ciò che sarebbe comunque stato arduo alla luce degli elementi in atti di cui si è detto poc’anzi. La Corte non ha mancato di interrogarsi sul motivo che può avere indotto la __________ a proferire frasi diffamatorie ad oltre un anno dai fatti.\nOra, il nesso con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Dott. __________, ampiamente riportate a mezzo stampa, non è parso casuale : ciò potrebbe persino portare a credere che le asserzioni siano state pronunciate con il solo intento della maldicenza. La questione non merita comunque ulteriore approfondimento anche perchè gli elementi noti alla Corte conducono a considerare assolutamente non vere le imputazioni divulgate.\n4. Il 9 aprile 2001 __________ ha sporto denuncia penale contro il Dott. __________ per falsa dichiarazione all’interrogatorio del 6.10.1998 e denuncia mendace riferita alla querela del medico datata 14.10.1998. Il giorno successivo il Procuratore generale decretava il non luogo a procedere.\nIl 20.04.2001 la __________ inoltrava un’istanza di promozione dell’accusa che la Camera dei ricorsi penali respingeva in data 13.09.2001.\nA seguito di una nuova querela per diffamazione, il Procuratore generale emanava un Decreto d’accusa il 10.06.2002 nei confronti del quale veniva interposta opposizione.\nIn questo considerando viene analizzato il punto 1.1 del citato decreto.\nLa prima frase ivi riportata ripropone in sostanza le medesime accuse riferite alla visita del 15.04.1998. Valgono pertanto qui le medesime conclusioni cui è giunta la Corte in merito al riconoscimento del reato di diffamazione."}