{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-126_2004-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48231&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b05fff45b062de2eb2f6dffc6058500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:08", "Checksum": "3e75b116286f3bdc0098bde32aa0aed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon Decreto d’accusa 3.04.2000 il Procuratore generale ha ritenuto colpevole __________ di registrazione clandestina di conversazioni ed ha proposto quale condanna il pagamento di una multa di fr. 300.--, mentre con Decreto d’accusa 25.09.2000 l’ha ritenuta colpevole di diffamazione per le affermazioni qui sopra riportate ed ha proposto la pena di cinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni due.\nL’accusata si è opposta ad entrambe le proposte di condanna.\nIl Pretore del Distretto di __________, congiunti i due procedimenti, con sentenza 13.02.2001 ha dichiarato __________ colpevole di registrazione clandestina di conversazioni e diffamazione. In quella sede sono state sentite in qualità di testimoni pure due aiutomedico del Dott. __________: da quelle dichiarazioni non è emerso che la __________ avesse gridato durante la colonoscopia del 15.04.1998 o che fosse stata male nel corso o dopo l’esame (cfr. incarto richiamato dalla Pretura di __________, verbale dibattimento penale 13.02.2001, pag. 2 e 5).\nLa Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello, adita da un ricorso della __________, con sentenza 18.12.2002 ha confermato il pronunciato pretorile quo alla registrazione clandestina di conversazioni mentre ha annullato la condanna per diffamazione a causa di un vizio di procedura commesso nella fase istruttoria.\nInterrogata da un Sostituto Procuratore il 20.03.2003, __________ ha integralmente confermato il contenuto del verbale di interrogatorio 2.03.2000. Di qui l’Atto d’accusa oggetto dell’odierno dibattimento. Si può ancora ricordare che le censure di natura formale sollevate dall’accusata contro l’Atto d’accusa sono state tutte respinte dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello in data 21.01.2004.\nIl 10/15.06.2000 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti del Dott. __________ per titolo di lesioni gravi, coazione sessuale e violenza carnale. A suo dire il 15.04.1998, durante l’esecuzione della colonoscopia, il medico le avrebbe provocato forti dolori e il suo comportamento sarebbe stato demoniacale e a sfondo sessuale.\nCon decisione 19.09.2000 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine a questa denuncia. L’istanza di promozione dell’accusa 2/3.10.2000 è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali in data 13.09.2001 considerato che:\n\" Dall’esame degli atti non emergono seri indizi di colpevolezza a carico del dr. med. __________ per i reati sopra citati, ritenuto che il fatto, non provato, che la colonoscopia effettuata dal denunciato abbia provocato dei dolori all’istante non adempie i reati di cui alla denuncia, come ben emerge dalla definizione dei reati stessi, che presuppongono una lesione grave (art. 122 CP), un atto di costrizione nei confronti della vittima e un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale (art. 189 CP) o la congiunzione carnale (art. 190 CP).\nInoltre, dagli atti non risulta alcun elemento indicante che il comportamento del denunciato sia stato «demoniacale» e a sfondo sessuale.” (v. sentenza citata pag. 7, consid 2.4)\n2. Per l’art. 173 CP si rende colpevole di diffamazione ed è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (n. 1). Perchè vi sia diffamazione, occorre pertanto un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27).\nSecondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel. riferimenti nonchè Corboz, in SJ 113 629 segg.), la norma in questione protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l’onore personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, non anche la considerazione professionale, artistica o politica. In altri termini si tratta di proteggere le qualità morali e non ad esempio la considerazione professionale\nPer valutare il carattere diffamatorio di un testo occorre analizzarlo nel suo insieme e interpretarlo oggettivamente, fondandosi cioè sul senso che un lettore non prevenuto deve attribuirgli nelle circostanze concrete e non su quello attribuitogli dalla persona attaccata. Determinante non è il senso che quest’ultima attribuisce allo scritto, bensì l’impressione globale da esso suscitata in un lettore medio non prevenuto, secondo un’interpretazione oggettiva (DTF 119 IV 44 consid 2a;117 IV 27 consid 2c). Va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni siano state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purchè non siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti (DTF 118 IV 251).\nDal punto di vista soggettivo è sufficiente che l’autore abbia avuto coscienza del carattere lesivo dell’onore delle sue comunicazioni; non è quindi necessario che abbia voluto ferire la persona toccata (DTF 105 IV 118).\nSempre giusta l’art. 173 CP il colpevole non incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (n. 2), a condizione che ciò fosse giustificato dall’interesse pubblico o da\nun altro motivo sufficiente e non dettato prevalentemente da un suo intento di fare della maldicenza (n. 3).\nSecondo la giurisprudenza, la prova liberatoria è esclusa solo se vengono a mancare cumulativamente entrambe le condizioni previste dalla legge (DTF 101 IV 294 e rif.)."}